Liligo: gli obblighi delle compagnie aeree in materia di diritti dei passeggeri

Liligo, motore di ricerca di viaggi, che consulta centinaia di siti e rivenditori, fa chiarezza sulla normativa che tutela i diritti dei passeggeri aerei dentro e fuori l’Unione Europea, fornendo tutte le informazioni utili per richiedere i risarcimenti per situazioni di ritardo, cancellazione e overbooking.

 

L’uso dell’aereo come mezzo di trasporto è in continua crescita, e sempre più viaggiatori si trovano di fronte la possibilità che si verifichi qualche imprevisto. Essere a conoscenza dei diritti che i passeggeri hanno per tutelarsi in queste situazioni risulta quindi fondamentale.

Nell’Unione Europea, i passeggeri aerei hanno diritto a ricevere un risarcimento economico in caso di ritardo del volo, che deve essere superiore alle 3 ore, cancellazione, quando non viene notificata con almeno due settimane di anticipo, e overbooking. Per quanto riguarda un eventuale ritardo, è possibile ottenere da 250€ fino a 600€ di rimborso, in relazione alla distanza del volo in km. La cancellazione del volo e l’overbooking prevedono, invece, risarcimenti che vanno da 250€ a 400€.

La ricerca di Liligo conferma una situazione analoga per i passeggeri che volano fuori dall’Unione Europea, che possono ricevere risarcimenti più elevati rispetto a quelli previsti dentro l’Unione Europea. In caso di cancellazione o overbooking di un volo, infatti, hanno diritto a ricevere 250€ per i voli con distanza fino a 1.500km, 400€ per i voli con distanza compresa tra 1.500 e 3.500 km, e 600€ per i voli con distanza superiore a 3.500 km.

Oltre a risarcimenti di tipo economico per il danno subito durante il viaggio, i passeggeri hanno diritto a ricevere da parte del vettore l’imbarco sul primo volo disponibile verso la stessa destinazione del volo cancellato, e il diritto a un volo alternativo in una data successiva. Devono anche ricevere cibo e bevande sufficienti a coprire il periodo di attesa che passano in aeroporto, la possibilità di effettuare chiamate gratuite e, in caso di volo spostato al giorno successivo, un eventuale pernottamento in hotel garantito dal vettore.

Esistono, comunque, casi in cui le compagnie aeree non sono tenute a rimborsare i viaggiatori nonostante un ritardo, una cancellazione o una situazione di overbooking. Si tratta di circostanze eccezionali legate a rischi per la sicurezza del passeggero, quali possono essere l’instabilità politica del Paese di destinazione o condizioni metereologiche particolarmente avverse, o alla gestione del traffico aereo. Lo sciopero da parte del personale di un vettore o problemi tecnici a un veicolo che provocano la cancellazione di un volo non sono considerate circostanze eccezionali e prevedono, per legge, il rimborso ai passeggeri coinvolti.

Info: www.liligo.it

Giovanni Scotti

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